Nuova classificazione CLP del piombo: cosa è cambiato dal 1° Settembre

Nuova classificazione CLP del piombo: cosa è cambiato dal 1° Settembre

Il Regolamento CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008, CLP (classification - labeling- packaging) introduce in Europa il sistema di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose, con l’obiettivo  di armonizzare a livello mondiale le regolamentazioni in materia, facilitando ulteriormente la libera circolazione delle merci.

L'obiettivo del CLP è di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti. Tali proprietà dovrebbero comprendere i pericoli di natura fisica, i pericoli per la salute dell'uomo e i pericoli per l'ambiente, compresi i pericoli per lo strato di ozono.

Focus sul piombo

Con l’entrata in vigore, a partire dal 1 settembre 2025, del 21° adeguamento del Regolamento CLP, la classificazione del piombo, sia in polvere che massivo, è stata ulteriormente inasprita:

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La nuova classificazione, in particolare per quanto riguarda la pericolosità nei confronti dell’ambiente, ha dato origine a non poche preoccupazioni alle aziende che lavorano il metallo e le leghe in cui può essere contenuto, sia nel momento in cui viene commercializzato sia quando, tali materiali, giunti a fine vita, devono essere gestiti come rifiuto.

Esaminiamo le novità

  • Classificazione come rifiuto: nessun cambiamento in riferimento alla concentrazione di piombo presente da tenere in considerazione ai fini dell’attribuzione della classe di pericolo HP14 (ecotossico).           La norma che detta i criteri per l’applicazione di tale pericolosità infatti non è il CLP ma il Regolamento UE 2017/997.
  • Trasporto su strada di merci pericolose (ADR): l’inasprimento dovuto alla presenza dei fattori moltiplicativi “M” fa sì che, qualora il piombo fosse presente nel materiale (materia prima/rifiuto) sotto forma di polvere, è sufficiente una concentrazione pari a 250 mg/Kg (0,025%), per far viaggiare la materia prima / rifiuto come merce pericolosa soggetta ad ADR.        

Un accordo ai fini ADR per le leghe

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Ai fini di “allungare” i tempi di applicazione di queste nuove disposizioni in merito al trasporto, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per la motorizzazione, ha emanato l’Accordo multilaterale (M366), ai sensi del paragrafo 1.5.1. ADR, con validità temporale 01/09/25 – 03/08/27. 

L’accordo (sottoscritto anche dalla Slovenia) risulta applicabile esclusivamente alle leghe classificate ADR in classe 9 “Materie e oggetti pericolosi diversi” con il numero ONU 3077 “Materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S.” che presentano i seguenti requisiti:

  • non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  • sono scarsamente solubili in acqua
  • sono trasportate secondo i criteri ADR (se in colli con imballi omologati, se alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2)

Tale accordo non cita con quale tecnica analitica effettuare i test di solubilità in acqua di dette leghe e, al numero ONU 3077 non è attribuita nessuna disposizione speciale che rimandi a tali test: appare evidente come sia difficile, equivocabile e a libera interpretazione, la verifica di tale requisito.

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Nicola Del Giovane

Sales Representative - Water & Environment - Mèrieux NutriScienses Italia

4 settimane

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