ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
1
FORMAZIONE PER
OPERATORI DI
ATTREZZATURE DI
LAVORO PER LE QUALI
E’ RICHIESTA SPECIFICA
ABILITAZIONE
PIATTAFORME DI LAVORO
ELEVABILI (PLE)
Secondo l’accordo fra Stato e Regioni del 22/02/2012
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DEL PRESENTE CORSO
1. MODULO GIURIDICO NORMATIVO
Presentazione del corso
1.1. Cenni di normativa generale e specifica
1.2. Responsabilità dell’operatore
2. MODULO TECNICO
2.1. Categorie di PLE
2.2. Componenti strutturali
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza
2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
2.5. DPI specifici
2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
2.7. Procedure operative di salvataggio
2
Definizione e individuazione dei contenuti
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
3. MODULO PRATICO
3.1. Individuazione dei componenti strutturali
3.2. Dispositivi di comando e sicurezza
3.3. Controlli pre-utilizzo
3.4. Controlli prima del trasferimento su strada
3.5. Pianificazione del percorso
3.6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro
3.7. Esercitazione di pratiche operative
3.8. Manovre di emergenza
3.9. Messa a riposo della PLE
4. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
4.1. Questionario modulo giuridico normativo e tecnico
4.2. Prova pratica finale
3
Definizione e individuazione dei contenuti
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
MODULO
GIURIDICO
NORMATIVO
4
1
• NORMATIVA
2
• RESPONSABILITA’
DELL’OPERATORE
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
5
Formazione dei lavoratori
Comma 1:
Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
Formazione dei lavoratori
Comma 4:
La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specifico
devono avvenire in occasione:
a) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
b) della introduzione di:
• nuove attrezzature di lavoro;
• nuove tecnologie;
• nuove sostanze e preparati pericolosi.
Comma 5:
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro.
L’addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzature
particolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e di
rischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.).
6
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
Formazione dei lavoratori
Comma 6:
La formazione essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
Comma 7:
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
7
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
8
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 art.73
Informazione, formazione e
addestramento
Comma 1:
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 il datore di lavoro provvede,
affinché per ogni attrezzatura di lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano
una formazione e un addestramento
adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
9
Informazione, formazione e
addestramento
Comma 2:
Il datore di lavoro provvede altresì a
informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di
lavoro presenti nell’ambiente
immediatamente circostante, anche se da
essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
Comma 3:
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 art.73
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
10
Informazione, formazione e
addestramento
Comma 4:
Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità
particolari di cui all’articolo 71
(comma 7), ricevano una
formazione, informazione ed
addestramento adeguati e
specifici, tali da consentire l’utilizzo
delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione
ai rischi che possano essere causati
ad altre persone.
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 art.73
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
11
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di
persone e cose.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale da evitare i rischi di caduta
dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi
appropriati.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale da evitare per l’utilizzatore
qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo, se esiste.
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
12
Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro
adibite al sollevamento di
persone e di persone e cose.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale da escludere qualsiasi rischio di
schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale.
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
13
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di
persone e cose.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale da garantire che i lavoratori
bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano
esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
14
Articolo 107 – Definizioni
Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto
Nei lavori in quota è necessario che i lavoratori
utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso
specifico composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente,
conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
1.1 NORMATIVA
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
RETI DI SICUREZZA
L'utilizzo delle reti consente
piena libertà di movimento alle
persone che lavorano nelle zone
soprastanti. Oltre a prevenire la
caduta di persone prevengono
anche la caduta di oggetti.
ASSITI DI CHIUSURA
Struttura composta da assi
affiancate da posizionare su
lucernari ed aperture al fine di
prevenire la caduta
dell’operatore anche per
cedimenti strutturali.
PARAPETTI NORMALI
Parapetti alti almeno un metro,
a due correnti (di cui uno
intermedio), dotati di fascia
d’arresto al piede alta almeno
20cm (serve per prevenire
cadute di materiali dall’alto).
15
1.1 NORMATIVA
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
LINEE VITA
Le LINEE VITA, secondo la
definizione della norma EN UNI
795 sono "dispositivi di
ancoraggio che utilizzano linee
di ancoraggio flessibili
orizzontali". Per l’ancoraggio è
necessario l’impiego di
imbracature anticaduta.
IMBRACATURA
ANTICADUTA
Ha lo scopo di contribuire ad
arrestare la caduta e può
comprendere cinghie, accessori,
fibbie o altri elementi disposti e
montati opportunamente per
sostenere tutto il corpo di una
persona per trattenerla durante
la caduta.
CORDINO ED ASSORBITORE
Il cordino con assorbitore di
energia servono a limitare la
forza che agisce su l’attacco di
una imbracatura durante un
arresto di caduta.
La lunghezza massima di un
cordino anticaduta, compreso
l’assorbitore di energia, i
terminali ed i connettori, non
deve superare i 2 metri.
16
1.1 NORMATIVA
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
MEZZI DI ACCESSO IN QUOTA
TRABATTELLO
Ponteggio metallico mobile, la
cui altezza non supera i 12 m,
dotato di ruote gommate aventi
sistema di blocco. Viene
utilizzato, sia all’esterno, sia
all’interno di edifici.
PIATTAFORMA ELEVATRICE
Macchinario che permette di
effettuare "lavori aerei", cioè
lavori in quota. L´uso delle
piattaforme elevatrici è una
valida alternativa a ponteggi,
trabattelli e scale aeree quando
si presenta la necessità di
lavorare in posizioni elevate.
CESTELLO ELEVATORE
Macchinario che permette
l’accesso a luoghi in quota (ad
es. sommità di edifici, tetti,
coperture, ecc.).
A differenza della piattaforma
elevatrice il cestello limita molto
la possibilità di effettuare lavori
a bordo.
17
1.1 NORMATIVA
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
La Responsabilità Penale è PERSONALE
(art.27 della Costituzione), e viene fatta risalire
al comportamento del soggetto incriminato.
Potranno rispondere, personalmente, di REATI
commessi nel campo della prevenzione coloro
che agendo in singolo o in cooperazione con
altri cagionano ad altri lesioni da cui derivi
una malattia nel corpo.
La Responsabilità Penale viene espiata nei confronti
della società con il carcere e/o il pagamento di
un'ammenda allo stato (commutazione della pena
in sanzione amministrativa).
La Responsabilità Civile è invece quella nei confronti
della vittima o vittime del reato, e viene generalmente
estinta con il versamento di una somma alla vittima
stessa (se è viva) o alle persone che hanno promosso
la causa in suo nome (generalmente i familiari).
18
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale e civile
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
Il DOLO è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del
Codice Penale: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, (…)”
Pertanto si ha Dolo quando vi è la volontà di arrecare danno o,
secondo alcuni interpreti, anche la sola consapevolezza di una
situazione pericolosa che non si è provveduto ad eliminare.
19
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
La Responsabilità Penale assume il criterio di:
DOLO = VOLONTA’ di arrecare danno.
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche Codice
Rocco)
20
• Art. 437 (Rimozione od
omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro)
“Chiunque omette di collocare
impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri od
infortuni sul lavoro, ovvero li
rimuove o li danneggia, è punito
con (…)” Situazione di
pericolo
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
La COLPA è definita
nell'ordinamento penale
italiano dall'art. 43 del Codice
Penale: "Il delitto è colposo o
contro l'intenzione, (…)”
Pertanto si ha Colpa quando non
vi è la volontà di arrecare
danno.
La Responsabilità Penale assume il criterio di:
COLPA = NON VI E’ VOLONTA’ di arrecare danno.
21
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
• Art. 451 (Omissione
colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni
sul lavoro)
«Chiunque, per colpa, omette
di collocare, ovvero rimuove o
rende inservibili apparecchi o
altri mezzi destinati alla
estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con…»
Situazione di pericolo –
mancanza di cinture.
22
CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche Codice
Rocco)
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale

Corso art73 comma5 - Corso piattaforme di lavoro elevabili (PLE) - ANTEPRIMA - rev 2013-03

  • 1.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 1 FORMAZIONE PER OPERATORI DI ATTREZZATUREDI LAVORO PER LE QUALI E’ RICHIESTA SPECIFICA ABILITAZIONE PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) Secondo l’accordo fra Stato e Regioni del 22/02/2012
  • 2.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTIOGGETTO DEL PRESENTE CORSO 1. MODULO GIURIDICO NORMATIVO Presentazione del corso 1.1. Cenni di normativa generale e specifica 1.2. Responsabilità dell’operatore 2. MODULO TECNICO 2.1. Categorie di PLE 2.2. Componenti strutturali 2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza 2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo 2.5. DPI specifici 2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 2.7. Procedure operative di salvataggio 2 Definizione e individuazione dei contenuti
  • 3.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 3. MODULO PRATICO 3.1.Individuazione dei componenti strutturali 3.2. Dispositivi di comando e sicurezza 3.3. Controlli pre-utilizzo 3.4. Controlli prima del trasferimento su strada 3.5. Pianificazione del percorso 3.6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro 3.7. Esercitazione di pratiche operative 3.8. Manovre di emergenza 3.9. Messa a riposo della PLE 4. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 4.1. Questionario modulo giuridico normativo e tecnico 4.2. Prova pratica finale 3 Definizione e individuazione dei contenuti
  • 4.
  • 5.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 1.1 NORMATIVA -PERCHÉ SIAMO QUI: D.Lgs.81/08 art.37 5 Formazione dei lavoratori Comma 1: Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
  • 6.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE Formazione dei lavoratori Comma4: La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) del trasferimento o cambiamento di mansioni; b) della introduzione di: • nuove attrezzature di lavoro; • nuove tecnologie; • nuove sostanze e preparati pericolosi. Comma 5: L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzature particolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e di rischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.). 6 1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI: D.Lgs.81/08 art.37
  • 7.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE Formazione dei lavoratori Comma6: La formazione essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Comma 7: I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 7 1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI: D.Lgs.81/08 art.37
  • 8.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 8 1.1 NORMATIVA –USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: D.Lgs.81/08 art.73 Informazione, formazione e addestramento Comma 1: Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
  • 9.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 9 Informazione, formazione e addestramento Comma2: Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Comma 3: Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: D.Lgs.81/08 art.73
  • 10.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 10 Informazione, formazione e addestramento Comma4: Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71 (comma 7), ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: D.Lgs.81/08 art.73
  • 11.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 11 1.1 NORMATIVA –USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: D.Lgs.81/08 Allegato V parte II Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo, se esiste.
  • 12.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 12 Prescrizioni applicabili alle attrezzaturedi lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale. 1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
  • 13.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 13 1.1 NORMATIVA –USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: D.Lgs.81/08 Allegato V parte II Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
  • 14.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE 14 Articolo 107 –Definizioni Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto Nei lavori in quota è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 1.1 NORMATIVA RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
  • 15.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE DISPOSITIVI DI PROTEZIONECOLLETTIVA RETI DI SICUREZZA L'utilizzo delle reti consente piena libertà di movimento alle persone che lavorano nelle zone soprastanti. Oltre a prevenire la caduta di persone prevengono anche la caduta di oggetti. ASSITI DI CHIUSURA Struttura composta da assi affiancate da posizionare su lucernari ed aperture al fine di prevenire la caduta dell’operatore anche per cedimenti strutturali. PARAPETTI NORMALI Parapetti alti almeno un metro, a due correnti (di cui uno intermedio), dotati di fascia d’arresto al piede alta almeno 20cm (serve per prevenire cadute di materiali dall’alto). 15 1.1 NORMATIVA RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
  • 16.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE DISPOSITIVI DI PROTEZIONEINDIVIDUALE LINEE VITA Le LINEE VITA, secondo la definizione della norma EN UNI 795 sono "dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali". Per l’ancoraggio è necessario l’impiego di imbracature anticaduta. IMBRACATURA ANTICADUTA Ha lo scopo di contribuire ad arrestare la caduta e può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri elementi disposti e montati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una persona per trattenerla durante la caduta. CORDINO ED ASSORBITORE Il cordino con assorbitore di energia servono a limitare la forza che agisce su l’attacco di una imbracatura durante un arresto di caduta. La lunghezza massima di un cordino anticaduta, compreso l’assorbitore di energia, i terminali ed i connettori, non deve superare i 2 metri. 16 1.1 NORMATIVA RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
  • 17.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE MEZZI DI ACCESSOIN QUOTA TRABATTELLO Ponteggio metallico mobile, la cui altezza non supera i 12 m, dotato di ruote gommate aventi sistema di blocco. Viene utilizzato, sia all’esterno, sia all’interno di edifici. PIATTAFORMA ELEVATRICE Macchinario che permette di effettuare "lavori aerei", cioè lavori in quota. L´uso delle piattaforme elevatrici è una valida alternativa a ponteggi, trabattelli e scale aeree quando si presenta la necessità di lavorare in posizioni elevate. CESTELLO ELEVATORE Macchinario che permette l’accesso a luoghi in quota (ad es. sommità di edifici, tetti, coperture, ecc.). A differenza della piattaforma elevatrice il cestello limita molto la possibilità di effettuare lavori a bordo. 17 1.1 NORMATIVA RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
  • 18.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE La Responsabilità Penaleè PERSONALE (art.27 della Costituzione), e viene fatta risalire al comportamento del soggetto incriminato. Potranno rispondere, personalmente, di REATI commessi nel campo della prevenzione coloro che agendo in singolo o in cooperazione con altri cagionano ad altri lesioni da cui derivi una malattia nel corpo. La Responsabilità Penale viene espiata nei confronti della società con il carcere e/o il pagamento di un'ammenda allo stato (commutazione della pena in sanzione amministrativa). La Responsabilità Civile è invece quella nei confronti della vittima o vittime del reato, e viene generalmente estinta con il versamento di una somma alla vittima stessa (se è viva) o alle persone che hanno promosso la causa in suo nome (generalmente i familiari). 18 1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE: Responsabilità penale e civile
  • 19.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE Il DOLO èdefinito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del Codice Penale: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, (…)” Pertanto si ha Dolo quando vi è la volontà di arrecare danno o, secondo alcuni interpreti, anche la sola consapevolezza di una situazione pericolosa che non si è provveduto ad eliminare. 19 1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE: Responsabilità penale La Responsabilità Penale assume il criterio di: DOLO = VOLONTA’ di arrecare danno.
  • 20.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE CODICE PENALE R.D. 19ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche Codice Rocco) 20 • Art. 437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con (…)” Situazione di pericolo 1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE: Responsabilità penale
  • 21.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE La COLPA èdefinita nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del Codice Penale: "Il delitto è colposo o contro l'intenzione, (…)” Pertanto si ha Colpa quando non vi è la volontà di arrecare danno. La Responsabilità Penale assume il criterio di: COLPA = NON VI E’ VOLONTA’ di arrecare danno. 21 1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE: Responsabilità penale
  • 22.
    ATTREZZATUREDILAVORO:PLE • Art. 451(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro) «Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con…» Situazione di pericolo – mancanza di cinture. 22 CODICE PENALE R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche Codice Rocco) 1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE: Responsabilità penale